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Legge 183/2011: dal 1 Gennaio MENO CERTIFICATI NELLE GARE D' APPALTO

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NEWS IMPORTANTE: Dal 1/1/2012 per effetto dell' entrata in vigore della Legge 183/2011 LE CERTIFICAZIONI RELATIVE A STATI, FATTI O QUALITA' RILASCIATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SONO VALIDE ESCLUSIVAMENTE NEI RAPPORTI TRA PRIVATI E NON POSSONO ESSERE PIU' RICHIESTI E ACCETTATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Questo vale ovviamente ANCHE per le procedure di gara. Vedasi in particolare art. 15 comma 1 della citata legge che di seguito si riporta: Art. 15. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse. 1. Al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi: «01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»; b) all'articolo 41, il comma 2 è abrogato; c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»; d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente: «Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»; e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72. (L) - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»;
Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Gennaio 2012 18:01